Art. 1. Denominazione
È costituita la ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GERMANISTICA (AIG), con sede legale presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici in Roma, via Calandrelli 25.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può istituire sedi operative diverse da quella legale.
Art. 2. Finalità e durata
L’Associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro. Essa si propone di:
- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell’ambito degli studi universitari di lingua e letteratura tedesca in Italia;
- favorire i contatti interni fra i/le componenti come anche con i cultori e le cultrici delle relative discipline che non facciano parte dei ruoli dell’insegnamento universitario in Italia;
- stabilire contatti di informazione e collaborazione con istituzioni culturali e singoli esponenti di dette aree di ricerca e di didattica in Italia e all’estero;
- rappresentare in generale gli interessi delle dette aree di ricerca e di didattica di fronte a persone terze;
- organizzare e gestire attività culturali e in particolare organizzare nel triennio uno o più congressi nei quali i soci e le socie possano esporre i risultati o comunque trattare della propria attività scientifica. I temi da discutere sono scelti dal presidente o dalla presidente in collaborazione con la giunta, previa ampia consultazione dei soci e delle socie. Possono essere altresì organizzati incontri o convegni che riguardino gli esperti e le esperte di singole branche, anche non coincidenti con la totalità di chi ha iscrizione attiva all’associazione, purché però l’associazione nella sua interezza venga informata e comunque coinvolta almeno una volta entro il triennio.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3. Soci e socie
3.1 Criteri di ammissione
Hanno titolo a far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari e di socie ordinarie, previo versamento della quota associativa:
- coloro che rientrano nei ruoli universitari italiani come professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e RTD dei settori scientifico-disciplinari di lingua e letteratura tedesca;
- professori e professoresse fuori ruolo e in pensione dei settori scientifico-disciplinari di lingua e letteratura tedesca;
- titolari di un dottorato di ricerca relativo a temi attinenti agli ambiti disciplinari linguistici e letterari dell’area di germanistica.
Su domanda dell’interessato/a e dietro presentazione motivata da parte di due soci/ie, la giunta verifica l’idoneità dei titoli presentati da studiosi/e, traduttori e traduttrici non inquadrati/e nei ruoli dell’università e trasmette la domanda all’assemblea che ne delibera l’ammissione, con validità dal momento in cui viene versata la quota associativa.
3.2 Diritti e doveri dei soci e delle socie
I soci e le socie:
- hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti/e negli stessi;
- hanno diritto di ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione e di usufruire del rimborso per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di funzioni su espressa delega della giunta;
- devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
La quota sociale è intrasmissibile.
3.3 Soci onorari e socie onorarie
Il/la presidente può sottoporre alla delibera dell’assemblea la nomina a soci onorari e a socie onorarie di personalità o enti che abbiano favorito in modo particolare la promozione degli scopi e delle finalità dell’Associazione e la mediazione culturale fra Italia e Paesi di lingua tedesca. I soci onorari e le socie onorarie sono esenti dal pagamento della quota sociale annuale, possono partecipare alle riunioni e all’Assemblea annuale dell’Associazione, possono esprimere un parere consultivo e non possono ricoprire cariche all’interno della giunta. Ciascuna giunta può proporre al massimo tre candidature per la nomina durante il suo mandato.
3.4 Criteri di esclusione
I soci e le socie non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono esercitare l’elettorato attivo e passivo né partecipare a qualunque tipo di votazione. Dopo due anni di morosità e dopo che sia rimasto senza esito un invito scritto a regolarizzare la propria posizione, l’iscrizione decade.
Art. 4. Organi della Associazione
Organi della Associazione sono l’assemblea dei soci e delle socie, il/la presidente, il/la vicepresidente e la giunta.
Art. 5. Assemblea dei soci e delle socie
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dalla totalità dei soci e delle socie.
L’assemblea è convocata dal/dalla presidente con avviso scritto di posta elettronica, oppure, dietro esplicita e motivata richiesta, per posta tradizionale, da spedire ai singoli soci e alle singole socie con almeno trenta giorni di preavviso. Delle spedizioni elettroniche si riterranno valide anche quelle che torneranno alla segreteria, perché lo spazio ricettivo del destinatario o della destinataria sarà dichiarato saturo dal server oppure perché l’indirizzo non è più valido e il socio/la socia non avrà dichiarato tempestivamente il nuovo; delle spedizioni per posta tradizionale si riterranno valide anche quelle che torneranno alla segreteria perché il destinatario o la destinataria avrà cambiato indirizzo senza darne tempestiva comunicazione alla segreteria dell’Associazione. Nell’avviso sono specificati data, sede, orario della prima e della seconda convocazione, ordine del giorno. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Con le stesse modalità l’assemblea deve essere convocata dal/dalla presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei soci e delle socie in regola con il pagamento delle quote. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro tre mesi dalla suddetta richiesta.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Le deliberazioni dell’Associazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delle socie in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei/delle partecipanti.
Nelle votazioni dell’assemblea non sono ammesse deleghe. È ammesso il voto per corrispondenza, elettronica o cartacea secondo le decisioni del/della presidente, salvo che per l’elezione del/della presidente e della giunta. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei/delle partecipanti al voto, salvo i casi espressamente previsti. La funzione di verbalizzante è demandata al segretario o alla segretaria della giunta. L’assemblea ha però il diritto di affidare il compito di verbalizzare a diversa persona con mozione esplicita.
Art. 6. Funzioni dell’Assemblea dei soci e delle socie
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per:
- definire i programmi dell’Associazione;
- approvare il rendiconto patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo secondo la procedura di cui all’art. 13;
- deliberare, su proposta del/della presidente, sull’ammontare della quota annuale di iscrizione e su altri eventuali contributi;
- discutere e approvare la relazione e eventuali altre proposte del/della presidente;
- deliberare sulle proposte di ammissione di nuovi soci e di nuove socie;
- deliberare su argomenti proposti da almeno un decimo dei/delle partecipanti;
- eleggere una commissione elettorale per sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di voto per l’elezione delle cariche sociali;
- eleggere a scrutinio segreto, alla scadenza del mandato precedente, il/la presidente e la giunta secondo le procedure previste dall’art. 9;
- deliberare eventualmente un regolamento interno e la sua modifica.
L’Assemblea straordinaria si riunisce per:
- deliberare eventuali modifiche di statuto;
- deliberare l’eventuale scioglimento dell’associazione.
Art. 7. Assemblea Straordinaria
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e delle socie e in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei soci e delle socie.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio (v. art. 14) col voto favorevole di ¾ dei soci e delle socie.
Art. 8. La giunta
La giunta è composta, oltre che dal/dalla presidente, da quattro membri eletti dall’assemblea, tra i quali il/la presidente nomina il/la vicepresidente; essa è presieduta dal/dalla presidente dell’Associazione e viene eletta secondo le norme previste all’art. 10.
La giunta:
- delibera su tutti gli argomenti relativi al funzionamento e all’ordinamento dell’Associazione e agisce attraverso il/la presidente;
- collabora con il/la presidente all’elaborazione dei bilanci consuntivo e preventivo e del rendiconto sullo stato patrimoniale ed è responsabile in solido;
- coadiuva il/la presidente nell’aggiornamento delle liste e degli indirizzi dei soci e delle socie sulla base dei dati forniti dai soggetti interessati e, in persona del tesoriere, alla registrazione legalmente valida delle entrate e delle uscite.
In caso di parità nelle votazioni all’interno della giunta prevale il voto del/della presidente.
Il/la presidente nomina il/la vicepresidente scelto/a fra i componenti della giunta; sulle funzioni del/della vicepresidente vedere quanto disposto dall’art. 9. All’interno della giunta vengono eletti/e un/a tesoriere/a e un/a segretario/a verbalizzante. In caso di dimissioni o di impedimento continuativo di un membro della giunta è facoltà del/della presidente indire elezioni suppletive in occasione del primo incontro annuale utile. In ogni caso la giunta può validamente proseguire il suo mandato fino alla scadenza naturale.
La giunta dura in carica per un triennio e i suoi/le sue componenti non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 9. Il presidente/la presidente
Il/la presidente è un professore/una professoressa di ruolo di un’università italiana.
Il/la presidente viene eletto/a dall’assemblea, alla scadenza del mandato del/della precedente, con le modalità previste dall’art 10.
Il/la presidente:
- convoca e presiede l’assemblea e la giunta;
- rappresenta l’Associazione verso l’esterno;
- cura la gestione economica dell’Associazione;
- sottopone alla delibera dell’assemblea l’ammontare della quota associativa;
- elabora in collaborazione con la giunta (con cui è responsabile in solido) il rendiconto sullo stato patrimoniale e i bilanci preventivo e consuntivo alle scadenze di legge e li sottopone all’approvazione dell’assemblea;
- sottopone all’assemblea la delibera sull’ammissione di nuovi soci e di nuove socie;
- organizza uno o più congressi secondo quanto previsto dall’art. 2;
- può convocare incontri scientifici tra i soci e le socie e con associazioni italiane e straniere del settore;
- provvede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla redazione e all’invio ai soci e alle socie di un bollettino di informazioni;
- può delegare le sue funzioni, in caso di impedimento, al/alla vicepresidente.
Il/la presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per la durata di due mandati né come presidente né come componente della giunta.
In caso di dimissioni o di impedimento continuativo il/la presidente viene sostituito/a dal/dalla vicepresidente che entro cinque mesi provvede a convocare un’assemblea straordinaria per l’elezione di una nuova presidenza.
Art. 10. Norme per l’elezione di presidente e giunta
Per l’elezione del/della presidente e della giunta godono dell’elettorato attivo e passivo tutti i soci e tutte le socie in regola col pagamento delle quote associative.
Il/la presidente uscente indice le elezioni comunicandone la data a chi è in regola con l’iscrizione due mesi prima del loro effettivo svolgimento e ne dà notizia con i mezzi previsti dall’art. 5. Attraverso gli stessi mezzi, con eventuali particolari modalità comunicate al momento della indizione da parte del/ della presidente uscente, e al più tardi trenta giorni prima delle elezioni, i candidati e le candidate alla presidenza faranno conoscere i loro programmi e la composizione della giunta, indicandone i quattro membri. Gli elettori e le elettrici voteranno senza distinzione di ruolo, di settore scientifico-didattico o di sede. Il loro voto è unico per l’intera lista, comprendente presidente e membri della giunta. All’inizio della seduta elettorale sarà possibile depositare altre candidature, sempre congiuntamente di presidente e giunta. Esse potranno essere integrate, modificate o ritirate all’inizio di ogni votazione.
Presidente e giunta risulteranno eletti con la maggioranza assoluta dei/delle votanti al primo scrutinio e a maggioranza semplice nei successivi.
Art. 11. Sede operativa
La sede legale è quella di cui all’art. 1. La sede operativa e il recapito sono presso la sede universitaria del/della presidente in carica.
Art. 12. Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative stabilite dall’Associazione e da donazioni e lasciti di persone, enti pubblici e privati.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori e amministratrici, soci e socie, partecipanti, lavoratori e lavoratrici o collaboratori e collaboratrici e in generale a persone terze, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
Art. 13. Approvazione del bilancio
Secondo le scadenze di legge il/la presidente e la giunta presentano all’assemblea lo stato patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo.
L’assemblea elegge tre persone incaricate della revisione, anche esterne all’Associazione, che esaminano la contabilità e riferiscono all’assemblea per la delibera di competenza.
Art. 14. Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci e delle socie convocata dal/dalla presidente con preavviso di almeno trenta giorni.
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15. Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.